Congedo parentale straordinario di 15 giorni indipendentemente dall’età dei figli, con 12 giorni in più di permessi legge 104 da utilizzare fra marzo e aprile: tutte le regole applicative sulle novità previste dal dl 18/2020 con le misure economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus riferite ai genitori di figli con disabilità grave e ai permessi della legge 104/1992 sono contenuti nella circolare INPS 25/2020, in generale dedicata a congedi e permessi per emergenza Coronavirus.
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Innanzitutto, i congedi parentali straordinari per i genitori di figli con disabilità grave: in base al comma 5 dell’articolo 23 del dl 18/2020 possono utilizzare il congedo COVID-19 di 15 giorni indennizzato al 50% indipendentemente dall’età del figlio. La misura vale per lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata, autonomi iscritti all’INPS, il congedo è sempre coperto da contribuzione figurativa.
Le regole applicative sono le stesse del congedo parentale straordinario di 15 giorni per COVID-19 previsto per tutti i genitori, in considerazione della chiusura delle scuole. Quindi, in estrema sintesi, i 15 giorni sono cumulativi fra i due genitori, l’indennità spetta a partire dal 5 marzo 2020, si calcola nel seguente modo:
- dipendenti: il 50% della retribuzione;
- in gestione separata: il 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;
- autonomi INPS: il 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Requisiti necessari (da auto-certificare al momento della presentazione telematica della domanda):
- nel nucleo familiare non vi c’è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure disoccupato o non lavoratore;
- è accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992;
il figlio è iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale; - nel nucleo familiare non c’è altro genitore che fruisca contemporaneamente di un altro congedo COVID-19;
non è stato chiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
Bisogna presentare domanda all’INPS, utilizzando le procedure per le domande di congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori, che saranno opportunamente modificate in tempi brevi.
Nel frattempo, i datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 (anche nell’attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche), provvedendo al pagamento della relativa indennità, fermo restando che il genitore dovrà presentare la domanda all’Istituto, anche se riferita a periodi già fruiti, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure stesse. Le nuove domande possono riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione, purché dopo il 5 marzo 2020.
I dipendenti pubblici presentano domanda direttamente all’INPS.
Per i genitori lavoratori dipendenti che stanno già utilizzando il congedo parentale ordinario, quest’ultimo a partire dallo scorso 5 marzo verrà automaticamente considerato come congedo COVID-19. Quindi, i datori di lavoro non devono computare tali periodi a titolo di congedo parentale, compileranno i flussi di denuncia mediante l’utilizzo esclusivo dei nuovi codici evento e codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine (sono contenuti nella circolare INPS), e nei casi in cui è previsto devono anticipare per conto dell’Istituto una indennità pari al 50% della retribuzione. Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è invece versata dall’Istituto.
In alternativa rispetto al congedo parentale, è possibile utilizzare il bonus baby sitting di 600 euro previsto sempre dalla legge 18/2020 (istruzioni nella circolare INPS 44/2020).
Si possono invece cumulare il congedo parentale per genitori di figli con handicap grave con i 12 giorni in più di permesso retribuito legge 104/1992 utilizzabili fra marzo e aprile in base all’articolo 24 del decreto 18/2020. Si tratta di permessi retribuiti per i caregiver previsti dal comma 3, articolo 33, legge 104/1992: sono tre giorni al mese, ai quali il Cura Italia ne aggiunge 12 utilizzabili fra marzo a aprile. Quindi, i genitori di figli con disabilità grave hanno, 15 giorni in più di congedo parentale per periodi successivi al 5 marzo ai quali possono sommare 12 giorni in più di permesso fra marzo e aprile. Il cumulo è possibile anche con il congedo di due anni previsto dall’rticolo 4, comma 5, dlgs 151/2001. Sono invece incumulabili tutte le altre tipologie di permessi per assistenza ai disabili in situazione di gravità (individuate al paragrafo 2.2 della circolare INPS 155/2010 e al paragrafo 3.2 della circolare 32/2012).
Permessi caregiver
I tre giorni al mese di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/92, come detto sono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. I genitori possono decidere come distribuire fra marzo e aprile questi 12 giorni aggiuntivi. L’INPS chiarisce che possono anche utilizzare i 12 giorni in più consecutivamente nel corso di un solo mese.
Attenzione: questi 12 giorni in più possono essere anche frazionati a ore. Per il calcolo, si applicano gli algoritmi forniti con i messaggi 16866/2007 e 3114/2018, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time. Nel dettaglio:
- lavoro a tempo pieno: orario di lavoro medio settimanale, diviso per il numero medio dei giorni lavorativi settimanali. Il risultato si moltiplica per 12, ottenendo le ore mensili fruibili;
- part-time (orizzontale, verticale o misto): orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time, diviso per il numero medio dei giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno. Il risultato si moltiplica per 12.
I permessi (anche i 12 giorni in più) si intendono per ogni persona disabile che viene assistita: se un lavoratore, quindi, assiste più di un familiare con handicap grave ai sensi della legge 104/1992, utilizza i 12 giorni in più per ciascun assistito. Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).
Infine, il modo in cui si calcolano i giorni in più (che sono 12 fra marzo e aprile per chi lavora full time), nel caso di lavoro part-time. Il calcolo è quello previsto dal messaggio INPS 3114/2018, ovvero:
- orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time, diviso per l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno. Il risultato si moltiplica per 12.
Questo riproporzionamento non va effettuato in caso di part-time orizzontale.
Anche per i permessi vale la regola per cui chi li sta già utilizzando non deve presentare una nuova domanda: i lavoratori già autorizzati ai tre giorni mensili di permesso di marzo e aprile, non deve quindi presentare una nuova domanda per fare i 12 giorni in più. I datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. La domanda va invece presentata in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. Le modalità sono le stesse già previste per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/92. Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.