La sospensione versamenti dei contributi previdenziali dovuti dalle aziende prevista dai decreti 9/2020 e 18/2020 riguarda anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata o meno la relativa trattenuta in busta paga. La precisazione arriva dall’INPS, con messaggio 1373/2020, che rivede l’interpretazione precedentemente fornita dallo stesso istituto previdenziale con la circolare 37 del 12 marzo 2020, in considerazione del «carattere emergenziale e straordinario del nuovo decreto» 18/2020, che fra l’altro, con l’articolo 61, commi 2 e 5, «amplia in maniera importante l’originaria delimitazione della disciplina», estendendo la proroga originariamente prevista per il settore del turismo ad altre attività.
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La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 8, comma 1, lettera b, del dl 9/2020 (poi ampliata dal dl 18/2020), e prevede che siano sospesi, fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti andranno poi effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo.
Ebbene, la circolare INPS 37/2020 introduceva in realtà un paletto rispetto alla formulazione letterale della norma, prevedendo che il datore di lavoro o il committente che, pur sospendendo il versamento della contribuzione, contemporaneamente continuasse ad operare la trattenuta della quota a carico del lavoratore, fosse tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento. E’ invece su questo punto che c’è un marcia indietro, motivata dalle seguenti considerazioni:
- per la sua formulazione letterale la sospensione contributiva pare potersi riferire a tutti i versamenti e, pertanto, non sembrerebbe poter essere derogata in relazione alla circostanza che le trattenute siano già state effettuate dal datore di lavoro;
- i presupposti della sospensione, estesa ad una platea di destinatari più ampia, nonché le conseguenze e gli impatti sulle condotte di coloro che sono chiamati ad effettuare i versamenti sono stati valutati dal legislatore d’urgenza in modo differente rispetto al momento della stesura dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, essendo in presenza di una situazione epidemiologica molto più grave con inevitabile diminuzione della capacità economica dei singoli.
In altri termini il “favor” nei confronti dei creditori di imposta, che informa tutto il dl 18/2020 sull’emergenza Coronavirus, ha indotto «a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi».
Il medesimo favor nei confronti dei creditori d’imposta induce a ritenere sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, relativo agli atti di accertamento notificati prima dell’emergenza relativi all’omesso versamento di ritenute previdenziali. Sempre in relazione i contributi interessati dalla sospensione prevista dai decreti sull’emergenza Coronavirus. Alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.
Ricordiamo che la sospensione dei contributi previdenziali riguarda le seguenti attività:
- imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- corsi, fiere ed eventi, compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- parchi divertimento o parchi tematici;
- stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- attività di guida e assistenza turistica;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.
Attenzione: per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si applica per un mese in più, quindi fino al 31 maggio 2020. Il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno, oppure in cinque rare di pari importo, con primo versamento sempre il 30 giugno, in entrambi i casi senza pagamento di sanzioni o interessi.