In attesa di regole specifiche per il recupero crediti da indebiti non pensionistici, alle prestazioni a sostegno del reddito l’INPS applica le disposizioni del “Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo”.
Il procedimento, indicato con Messaggio n. 734, prevede tre fasi.
- Verifica della possibilità di effettuare una compensazione tra credito del percettore riferito ed eventuali arretrati sulla prestazione medesima.
- Invio di una nota di debito con la diffida a restituire la somma dovuta (nei casi di dolo anche gli interessi legali) entro 30 giorni, a pena il recupero coattivo dei crediti avvalendosi anche dell’Agente della riscossione competente (emissione avviso di addebito).
- Trascorsi 30 giorni, recupero dell’indebito tramite trattenuta su prestazioni in corso di pagamento o pagamento mediante rimessa in denaro, con eventuale rateizzazione (su domanda) per debiti superiori a 100 euro, con importo mensile non inferiore a 60 euro e durata massima di 24 mesi per indebiti di condotta, 36 mesi per indebiti civili, 72 mesi per indebiti propri (nei primi due casi solo per comprovate situazioni socio-economiche).
=> Pensioni e recupero quote indebite: termini di prescrizione
Se non ci sono i presupposti per questa procedura, il debito sarà gestito mediante trattenuta su prestazione in corso di pagamento, nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti goduti, al lordo delle ritenute fiscali.