La domanda di congedo obbligatorio di paternità si presenta con le stesse modalità previste negli anni scorsi: i lavoratori a cui l’indennità è pagata dal datore di lavoro, seguirà la prassi aziendale, mentre sono tenuti a presentare la domanda all’INPS coloro ai quali l’assegno viene versato dall’istituto previdenziale. Tutte le indicazioni precise, dopo la proroga inserita in legge di Bilancio (comma 342, lettera a, legge 160/2019), sono contenute nel messaggio 679/2020.
Innanzitutto, l’INPS ricorda che la manovra ha non solo prorogato per tutto il 2020 il congedo obbligatorio per i papà, ma lo ha anche aumentato a sette giorni.
Il congedo di paternità si applica anche nei caso di adozione o affidamento preadottivo. Va utilizzato, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita, o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Attenzione: la novità legislativa si applica alle nascita (o adozioni) avvenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2020. Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, sottolinea l’INPS, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020.
Le modalità di presentazione della domanda sono quelle già precisate nella circolare 40/2013. Significa che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS.
Se invece è l’azienda ad anticipare il trattamento, il lavoratore deve comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di paternità, con almeno 15 giorni di anticipo (si possono utilizzare le eventuali procedure telematiche di comunicazione interna previste dall’azienda). E sarà poi il datore di lavoro ad effettuare la comunicazione all’INPS, attraverso il flusso Uniemens. Le disposizioni precise per i datori di lavoro sono fornite con messaggio 6499/2013. Ci sono disposizioni particolari per il settore dell’agricoltura (circolare 181/2013).
La legge di Bilancio ha anche prorogato la possibilità per il padre di chiedere un ulteriore giorno di congedo, che però è alternativo al congedo della madre. In questo caso, quindi, è necessario che i due genitori si mettano d’accordo, la madre farà un giorno di maternità in meno mentre il padre potrà stare a casa otto giorni, invece che sette.
Anche in questo caso, l’INPS rimanda alle istruzioni contenute nella circolare 40/2013: il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori. Questa tipologia di congedo facoltativo è utilizzabile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.