L’INPS ha pubblicato le tabelle 2021 per calcolare l’interesse annuo da applicare alle operazioni di ricongiunzione dei contributi dei liberi professionisti (ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45). I dettagli e le regole sono contenuti nella circolare 26/2021. Le tabelle si riferiscono ai coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno, aggiornati in base al tasso di variazione medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno passato. Poichè la variazione ISTAT è stata in negativo (-0,3%), si applica una rivalutazione dello 0,0%. Ne consegue che i versamenti rateali si possono effettuare senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
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Nel dettaglio, ci sono due tabelle. Quella pubblicata nell’allegato 2 alla circolare (tabella I/2021) riguarda l’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità. L’allegato 3 contiene invece la tabella (tabella II/2021) relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0%.
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In parole semplici, la prima tabella serve a determinare la rata di ammortamento mensile, la seconda per determinare il debito da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione. La rata mensile si calcola applicando all’importo del debito il coefficiente corrispondente al numero delle rate. Il debito residuo invece si calcola applicando il coefficiente della tabella II/2020 corrispondente al numero di rate residue.