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TFR al Fondo di Tesoreria: INPS nega portabilità

di Anna Fabi

7 Febbraio 2020 10:00

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Per le quote di TFR versate al Fondo Tesoreria INPS viene negata la possibilità di trasferimento ad altro Fondo di previdenza complementare: i motivi.

Le quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria non possono essere trasferite ad un altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore. È quanto precisato dall’INPS stesso con il messaggio n. 413/2020, con cui ha spiegato perché le richieste inoltrate all’Istituto da parte di Fondi pensione o da lavoratori non possono essere accolte.

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TFR al Fondo di Tesoreria

Si tratta, va precisato, del Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e istituito dalla legge 296/2006 per i lavoratori delle aziende con più di 50 dipendenti:

  • i lavoratori possono scegliere liberamente di destinarvi le proprie quote di TFR, invece che lasciarlo nella disponibilità dell’azienda fino al momento del licenziamento o della pensione;
  • i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo corrispondente all’accantonamento ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, che assume la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria.

In caso di destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria, trattandosi di una gestione previdenziale, una volta versate quote le somme non sono più disponibili e non possono essere trasferite ad un altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore.

Questo perché nell’ambito della normativa applicabile al Fondo di Tesoreria, la portabilità non risulta in alcun modo disciplinata dalla normativa in vigore. L’Istituto ricorda infatti che la COVIP, con risposta a quesito del maggio 2014, aveva chiarito che il trasferimento fosse possibile, previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro, qualora lo stock di TFR pregresso fosse rimasto nella disponibilità dell’azienda, in quanto non obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria INPS. Diversamente, riguardo, al TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007 che, per scelta esplicita dell’aderente, è stato mantenuto nel regime di cui all’art. 2120 c.c. e, trattandosi di azienda con almeno 50 addetti, è stato versato dal datore di lavoro al cosiddetto Fondo di Tesoreria INPS, la disciplina e il funzionamento del predetto Fondo è stata ritenuta materia estranea ai compiti di vigilanza della Commissione.

=> Previdenza complementare: come scegliere la pensione integrativa

Comunque, la scelta può essere revocata in qualsiasi momento da parte del lavoratore, destinando le quote di TFR alla previdenza integrativa, ma la modifica non è retroattiva quindi comporta il cambio di destinazione solo per le quote future e non per quelle già accantonate, che verranno regolarmente liquidate solo alla cessazione del rapporto di lavoro.