Coon la circolare n. 15/2020 l’INPS ha fornito istruzioni operative ed indicazioni circa l’ambito di applicazione del D.M. 11 dicembre 2019, con cui il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha individuato retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero. Per le aziende che hanno operato in difformità da tali istruzioni, vengono anche date indicazioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2020.
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Retribuzioni convenzionali, quando si applicano
Il riferimento è ai lavoratori che operano in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Non riguarda quindi gli Stati dell’Unione europea, la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria e la Croazia, alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, si applicano l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, nonché l’Accordo SEE (cfr. la circolare n. 95 del 31 maggio 2017).
Per quanto riguarda gli effetti della cosiddetta Brexit, ovvero l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, l’INPS rinvia ad apposita circolare.
Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è contenuta nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modifiche (cfr. le circolari n. 82 del 1° luglio 2010, n. 83 del 1° luglio 2010, n. 115 del 19 settembre 2012).
L’istituto ricorda inoltre che le retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (cfr. il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012) e nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. la circolare n. 87 del 15 marzo 1994).
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Retribuzioni convenzionali per l’anno 2020
Detto ciò, ai soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali, queste vanno prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2020. L’Istituto ricorda che l’articolo 2 del D.M. 21 dicembre 2018 ha stabilito che:
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1.
Dove per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
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Regolarizzazioni contributive
Le aziende che per il mese di gennaio 2020 hanno operato in difformità dalle istruzioni in oggetto, possono regolarizzare la propria situazione senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare INPS n. 15 pubblicata il 4 febbraio 2020.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende dovranno:
- calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2020 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- portare le differenze così determinate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.