La Legge 104/1992 rappresenta un pilastro fondamentale nella tutela dei diritti delle persone con invalidità o disabilità, offrendo numerose agevolazioni per favorire l’inclusione sociale e lavorativa, anche nel contesto scolastico.
La 104 si applica infatti anche ai docenti scolastici e al personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), garantendo specifici benefici, che spaziano dalla scelta della sede lavorativa ai permessi retribuiti per l’assistenza ai familiari, arrivando al congedo straordinario.
Vediamo dunque chi ha diritto alla Legge 104 scolastica, i benefici che ne derivano e le modalità per richiedere i permessi.
Chi ha diritto alla legge 104 scolastica: docenti e personale ATA
La Legge 104/1992 a Scuola si applica a tutti i lavoratori, inclusi i docenti e il personale ATA. Per il personale scolastico, questa legge garantisce diritti specifici sia quando si tratta di disabilità personale sia nel caso in cui si debba assistere un familiare con disabilità.
Caso di disabilità personale
Quando la Legge 104 si applica direttamente al docente o al personale ATA, il lavoratore può beneficiare di varie agevolazioni. Questo include il diritto di scelta prioritaria delle sedi disponibili in caso di assegnazione o trasferimento, oltre a una serie di benefici descritti nei vari articoli della legge.
Caso di assistenza a un familiare disabile
Se la Legge 104 scolastica viene utilizzata investe di caregiver, per assistere un familiare disabile o invalido, il docente o il personale ATA ha diritto a permessi retribuiti e altre agevolazioni lavorative. È essenziale fornire le certificazioni necessarie per dimostrare il grado di parentela e la condizione di disabilità del familiare.
Quali sono i benefici della Legge 104 docenti e ATA
La Legge 104/1992 nela Scuola prevede, come anticipato sopra, una serie di benefici generici per tutti i lavoratori, ma con specifiche applicazioni per il personale scolastico, regolati da vari articoli della legge stessa. Vediamoli di seguito nel dettaglio.
Articolo 21 Legge 104 docenti: scelta della sede
Di particolare interesse per l’applicazione della Legge 104 a docenti e ATA è l’articolo 21.
Prevede che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, abbia diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Il comma 2 dello stesso articolo 21 della Legge 104/1992 prevede che i medesimi soggetti abbiano la precedenza in sede di trasferimento a domanda. Dunque, chi ha la 104 ha il diritto di scelta della sede lavorativa.
In questo modo la Legge 104/92, che tutela i diritti delle persone disabili, garantisce alcune agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per i lavoratori disabili con l’obiettivo di ridurre i disagi per le persone in situazione di difficoltà derivanti dalla lontananza tra domicilio e sede di lavoro.
Tale diritto alla precedenza nel trasferimento ogni anno viene previsto dai CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulla mobilità dei docenti scolastici.
Il comma 79 del CCNI mobilità 2022/2025 si legge, ad esempio, che:
A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 21 della legge 104/92 è necessario allegare alla domanda di trasferimento due certificazioni distinte:
- una per l’handicap (art.3 comma 1 della legge 104),
- l’altra per l’invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%).
Articolo 33 Legge 104 docenti e ATA: permessi lavorativi
L’articolo 33 della Legge 104 prevede, anche per docenti e ATA, permessi retribuiti per i lavoratori, sia per sè stessi che per coloro che assistono familiari con disabilità grave. In particolare:
- Tre giorni di permesso mensile retribuito.
- Possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
- Esclusione da trasferimenti d’ufficio senza consenso.
Altri benefici della Legge 104 per docenti e ATA
Altri benefici della Legge 104 per docenti e ATA includono agevolazioni fiscali, diritto al congedo straordinario retribuito fino a due anni e tutele particolari in caso di ristrutturazioni o riduzioni di personale.
Spettano anche agevolazioni fiscali per spese mediche e assistenza (esenzione dal ticket sanitario) e accompagnamento alla pensione tramite sussidio APe Sociale per i caregiver.
Come richiedere i permessi? Modalità e fruizione
Per ottenere i permessi previsti dalla Legge 104, a scuola, il personale deve seguire una procedura specifica:
- Certificazione medica: è necessario ottenere la certificazione della disabilità dalla commissione medica dell’ASL, che attesti il grado di invalidità o la condizione di handicap.
- Domanda all’INPS: la domanda deve essere presentata all’INPS, corredata dalla documentazione medica. L’INPS verifica la documentazione e rilascia l’autorizzazione ai permessi.
- Richiesta al datore di lavoro: una volta ottenuta l’autorizzazione dall’INPS, il lavoratore deve comunicare formalmente la richiesta di permessi al proprio datore di lavoro, seguendo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale.
Modalità di fruizione dei permessi Legge 104
All’inizio dell’anno scolastico, i Dirigenti Scolastici richiedono al personale docente e ATA una pianificazione mensile di massima per la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104. Questa pianificazione, che può essere modificata in caso di urgenza, consente di concordare anticipatamente le giornate di permesso.
I permessi Legge 104 per il personale scolastico sono retribuiti, coperti da contribuzione previdenziale e utili a tutti gli effetti (ferie, tredicesima, ecc.). Per i docenti, i permessi sono fruiti a giorni interi, mentre per il personale ATA possono essere utilizzati anche ad ore, fino a un massimo di 18 ore mensili.
Uso improprio dei permessi
I permessi per visti dalla Legge 104 a scuola devono essere utilizzati esclusivamente per assistere il familiare disabile. La richiesta dei permessi comporta una responsabilità personale e l’uso improprio può portare al licenziamento immediato e sanzioni penali.