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NASpI in cooperativa: agevolazione in Manovra 2020

di Barbara Weisz

30 Gennaio 2020 18:58

NASpI detassata IRPEF se percepita una tantum e investita in cooperativa come soci lavoratori: novità in Manovra 2020 e analisi dei Consulenti del Lavoro.

C’è una nuova agevolazione fiscale per i lavoratori disoccupati che hanno diritto alla NASpI e chiedono di percepirla in un’unica soluzione: nel caso in cui utilizzino la somma per sottoscrivere la quota di una cooperativa in qualità di soci lavoratori, l’ammortizzatore sociale non è imponibile ai fini IRPEF (normalmente, invece, si applica la tassazione separata).

NASpI agevolata

L’agevolazione fiscale è prevista dal comma 12 della Legge di Stabilità 2020 (legge 160/2019).

In ogni caso, sarà necessario un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per stabilire le modalità attuative, in particolare con riferimento ai documenti necessari (che fra le altre cose dovranno comprovare l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa). Il documento attuativo dell’Agenzia delle Entrate è previsto entro fine marzo (90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio).

Attenzione: l’agevolazione fiscale introdotta dalla manovra spetta esclusivamente nel caso in cui la somma sia destinata a una cooperativa, con tutte le regole sopra descritte, non si estende a tutti coloro che chiedono la NAspI una tantum per aprire un’attività.

=> Avvio impresa con la NASpI: come fare

NASpI ordinaria

La richiesta di percepire l’intera somma della NASpI in un’unica soluzione, spiegano i Consulenti del Lavoro con Circolare 1/2020, può essere presentata anche da coloro che abbiano originariamente cominciato a percepire la NASpI come indennità mensile: in questo caso, verrà loro versato l’ammontare residuo dell’indennità ancora spettante.

=> Avvio impresa con la NASpI

La NASpI, lo ricordiamo, è il sussidio di disoccupazione che spetta ai lavoratori dipendenti quando perdono involontariamente il lavoro. L’ammortizzatore sociale (che ha preso il posto della precedenteASPI e anche dell’indennità di mobilità) è regolamentato dal dlgs 22/2015.

Spetta per un numero di settimane pari al 50% di quelle lavorate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi. Viene versata in 12 mensilità, è pari al 75% della retribuzione media degli ultimi quattro anni, se quest’ultima è pari al massimo a 1.221,44 (tetto 2019, viene rivalutato annualmente), mentre per cifre superiori si aggiunge il 25% della differenza fra la retribuzione media e il limite sopra citato.

I lavoratori che hanno un progetto imprenditoriale, o vogliono avviare un’attività autonoma, possono chiedere di prendere l’intera somma spettante in un’unica soluzione.