Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare al dipendente la possibilità di fruire delle ferie ma non è responsabile se quest’ultimo decide di non utilizzare il periodo spettante di riposo: lo stabilisce una sentenza del TAR della Val d’Aosta.
Il caso riguardava una dipendente pubblica che, invitata dal datore di lavoro (amministrazione penitenziaria) a utilizzare le ferie 2018 e 2019, aveva chiesto di utilizzare anche quelle non godute negli anni precedenti (dal 2015 in poi), senza tuttavia poter dimostrare l’effettiva impossibilità di goderne prima.
Il contratto di lavoro di riferimento, e le leggi, prevedono che le ferie vadano godute nell’anno di riferimento o nei 12 mesi successivi. Il datore di lavoro ha l’obbligo di «assicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato». Ma non può imporre ai lavoratori di esercitare effettivamente la fruizione delle ferie annuali retribuite.
La Corte interpreta in questo modo l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che stabilisce il diritto irrinunciabile alle ferie del lavoratore).
Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale, si legge nella sentenza, è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente.
Vengono a questo proposito citate anche sentenze della Corte Costituzionale, in base alle quali il legislatore correla il divieto di monetizzare le ferie a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
Nel caso in esame non risultava essere stata presentata, nei termini di legge e secondo le modalità ivi indicate, alcuna istanza né documentazione comprovante l’impossibilità oggettiva di godere dei predetti benefici. Di conseguenza, il Tar ha stabilito che non è possibile giustificare la mancata fruizione delle ferie, né per motivate esigenze di servizio e né tanto meno per obiettive esigenze personali.