L’INPS va incontro alle richieste delle imprese e degli intermediari dell’assistenza fiscale e ripristina le vecchie modalità di domanda di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo: le istruzioni precedentemente fornite con la circolare 45/2019 restano valide ma sostanzialmente diventano facoltative fino al prossimo mese di aprile.
Si tratta quindi di un rinvio: le nuove modalità di gestione delle domande partiranno dal periodo di competenza aprile 2020. Le indicazioni sono contenuto nel messaggio INPS 261/2020.
=> ANF INPS: Guida alla domanda di assegno familiare
Per il momento, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.
Restano ferme le disposizioni previste dal messaggio 4283/2017, per cui i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3mila euro, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036“, avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati“.
Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.
Ricordiamo in estrema sintesi che gli assegni nucleo familiare sono una prestazione economica che spetta a determinate tipologie di nuclei, in relazione alla composizione e al reddito, gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal primo luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente. Il riferimento per il periodo corrente è la circolare INPS 66/2019.