Mansioni di lavoro superiori: promozione obbligatoria

di Anna Fabi

4 Febbraio 2021 14:56

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Quando scatta, secondo la Cassazione, la promozione obbligatoria del lavoratore in caso di reiterata assegnazione a mansioni superiori.

Interessante il caso sul quale si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 1556/2020, che questa volta non ha esaminato una questione di licenziamento o di demansionamento, ma di reiterata assegnazione di mansioni superiori a quelle previste per il proprio inquadramento contrattuale.

Mansioni superiori: quando scatta la promozione

Una situazione non così infrequente per la verità, anche se magari se ne parla meno. Ecco perché è utile sapere che, secondo i giudici supremi, la reiterata e sistematica assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, anche se frazionata, fa scattare la promozione e l’obbligo di versare le relative differenze retributive. Il tutto a posto che tale assegnazione sia collegata ad esigenze strutturali dell’impresa.

Perché il lavoratore abbia diritto a chiedere al datore di lavoro il riconoscimento della promozione è sufficiente, come avvenuto nel caso esaminato dagli ermellini, la prova di un’iniziale programmazione da parte del datore dei molteplici incarichi e della predeterminazione utilitaristica di tale comportamento, anche senza evidente intento fraudolento del datore di lavoro di impedire la maturazione del diritto alla promozione automatica. Per la Cassazione, la motivazione della Corte di merito era corretta da un punto di vista giuridico e fattuale. Con un percorso argomentativo immune da vizi, i giudici dell’appello erano giunti ad individuare il corretto inquadramento del lavoratore ricorrente secondo tre fasi:

  1. l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto;
  2. l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria;
  3. il raffronto dei risultati delle suddette due fasi.

I giudici supremi hanno quindi confermato la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva accolto l’appello interposto dal ricorrente accertando il suo diritto all’inquadramento nell’area superiore “Quadri Livello A” e condannato la società datrice di lavoro al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive, oltre accessori, dalle singole scadenze al saldo.