Arriva anche dalla Corte di Cassazione la conferma che ai cosiddetti riders, ossia i fattorini che per mezzo di bici e moto si occupano di effettuare consegne a domicilio per il proprio datore di lavoro, si applicano le stesse norme e tutele del lavoro subordinato.
Con la Sentenza n. 1663/2020 gli ermellini hanno infatti accolto il ricorso di un gruppo di ciclo-fattorini mirato a ottenere l’applicazione delle protezioni proprie del lavoro subordinato.
Disciplina del lavoro subordinato per i riders
Già la sentenza della Corte d’appello di Torino aveva accolto le richieste dei riders, applicando l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 (cd. Jobs Act). Nel caso esaminato, il committente indicava i tempi e i luoghi delle consegne da effettuare, coordinando le attività mediante una piattaforma digitale e applicativi scaricati sugli smartphone di proprietà degli stessi riders.
Secondo l’avviso dei giudici di Torino, ciò non comportava subordinazione, essendo i lavoratori liberi di accettare o meno le singole consegne. Si trattava comunque di collaboratori etero-organizzati per i quali il Jobs Act ha previsto le stesse tutele del lavoro subordinato.
Per i giudici piemontesi il decreto n. 81/2015 aveva di fatto istituito un tipo legale di lavoro intermedio tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, quello del lavoro “etero-organizzato”: una sorta di tertium genus tra autonomia e subordinazione.
La Cassazione, pur confermando nella pratica il risultato della sentenza della Corte torinese, ha modificato in parte la motivazione, negando che il Jobs Act abbia istituito un tertium genus ma confermando che esso va ad applicare l’intero insieme delle tutele del lavoro subordinato, dal trattamento retributivo ai licenziamenti, anche in quell’area particolare del lavoro autonomo caratterizzata appunto dalla etero-organizzazione. Dunque, basta questo requisito per applicare la disciplina del lavoro subordinato, senza che sia più necessario accertare il carattere subordinato della prestazione.
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Retroattività
La Cassazione estende a tutti i riders, anche in caso di rapporti svoltisi prima del 2019, l’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato, ovvero attribuisce al Jobs Act lo stesso effetto sul lavoro dei riders a quello del recente decreto contenente “Misure urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali” (dl 101/2019).
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Per la Corte suprema, tale estensione si applica ai ciclo-fattorini le cui prestazioni sono personali, continuative e organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo del lavoro.
Nella sentenza si legge infatti:
Dal primo gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.Una scelta politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato, in coerenza con l’approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di “debolezza” economica.