Il riscatto agevolato della laurea può essere utilizzato per valorizzare ai fini previdenziali anche periodi antecedenti al 1996, se il lavoratore sceglie il calcolo interamente contributivo della pensione.
Questa possibilità riguarda tutti coloro che si ritirano con utilizzando il cosiddetto “computo” previsto dalla riforma Dini (che valorizza, appunto, con il contributivo contributi versati prima del 1996) e le lavoratrici che scelgono di ritirarsi con l’Opzione Donna.
La precisazione arriva dall’INPS, che con circolare 6/2020 fornisce una serie di indicazioni operative e chiarimenti interpretativi sull’applicazione del riscatto laurea agevolato introdotto dal dl 4/2019. E, di fatto, si tratta di un’interpretazione estensiva della norma, che allarga la platea degli aventi diritto.
Il riscatto laurea consente di valorizzare ai fini pensionistici il corso di studi universitari. In base alla legge 4/2019, è possibile effettuare l’operazione pagando un costo più basso per i periodi da valorizzare con il contributivo.
Fino a questo momento, l’interpretazione generale limitava il riscatto agevolato ai periodi successivi al 31 dicembre 1995 (che rientrano, appunto, nel calcolo contributivo). L’INPS precisa ora che si possono riscattare anche periodo precedenti, ad alcune condizioni.
- Lavoratori che esercitano la facoltà di computo prevista dall’articolo 3 del D.M. n. 282/1996: si tratta di lavoratori iscritti sia alla gestione separata e a un’altra gestione INPS, che chiedono di liquidare l’intera pensione alla gestione separata optando per il calcolo contributivo. Devono avere fra i 15 e i 18 anni di contributi prima del 1996, di cui almeno cinque con il contributivo (Riforma Dini).
- Lavoratrici che vanno in pensione con l’Opzione Donna: anche in questo caso, si tratta di una scelta previdenziale che comporta il calcolo interamente contributivo della pensione, per cui è compatibile con il riscatto agevolato della laurea.
Attenzione: in entrambi i casi sopra citati, la domanda di riscatto deve essere presentata contestualmente a quella di pensione. Nel caso dell’Opzione Donna, se la lavoratrice aveva già presentato domande di riscatto, senza però aver ancora pagato l’ unica o la prima rata, può chiedere di rideterminare l’onere di riscatto, utilizzando la formula agevolata.