Le lavoratrici che decidono di ritirarsi con l’Opzione Donna, sfruttando la proroga contenuta nella manovra 2020, possono presentare domanda con le consuete modalità, tramite servizio dedicato sul portale INPS (con PIN, SPID, CNS o CIE) direttamente o tramite intermediario, oppure chiamando il contact center (803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile).
La precisazione arriva dallo stesso istituto previdenziale, con Messaggio 243/2020, provvedimento di prassi che rende operativa la proroga dell’Opzione Donna per la pensione anticipata contenuta nel comma 476 della legge 160/2019.
Possono accedere all’Opzione Donna le lavoratrici che abbiano compiuto 58 o 59 anni di età, rispettivamente se dipendenti o autonome, entro il 31 dicembre 2019 (e non più entro il 31 dicembre 2018), a condizione che abbiano maturato 35 anni di contributi. In pratica, le dipendenti devono essere nate entro la fine del 1961, le autonome entro la fine del 1960.
L’Opzione Donna comporta il calcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico: per chi aveva versato contributi valorizzabili con il retributivo (quindi, antecedenti al 31 dicembre 1995), la penalizzazione sull’importo della pensione può arrivare al 20-30%.
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Queste le regole generali dell’Opzione Donna, che restano immutate, assieme alle regole sui tempi della domanda: una volta maturato il diritto, questo può essere esercitato in qualunque momento (perché si cristallizza).
La novità introdotta dalla manovra, invece, riguarda l’innalzamento di un anno dell’età anagrafica. A parte questo, pertanto, tutto resta come negli anni precedenti. Attenzione: le dipendenti pubbliche del settore Scuola, per andare in pensione nel 2020, devono presentare la domanda entro il 29 febbraio 2020.