L’INAIL ha pubblicato le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2020/2021 e le riduzioni contributive, contenute nella Guida completa consultabile sul sito istituzionale, insieme ad un utile riepilogo delle scadenze e delle modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
Scadenze e adempimenti INAIL
Il termine per il versamento in unica soluzione del premio di autoliquidazione e dei contributi associativi è fissato al 16 febbraio 2021. Stessa scadenza per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, co. 6 del Dpr. n. 1124/1965), da inviare con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.
In caso di versamento rateale del premio di autoliquidazione, ognuna delle quattro rate trimestrali sarà pari al 25% del premio annuale, da versare con le seguenti scadenze:
- prima rata: 16 febbraio 2021;
- seconda rata: 16 maggio 2021;
- terza rata: 20 agosto 2021;
- quarta rata: 16 novembre 2021.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2020, determinato dal MEF nella misura dello 0,59%. L’opzione rateale va segnalata direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020 è il 1° marzo 2021. I datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari.
Nel modello F24, da utilizzare per il versamento del premio di autoliquidazione, va indicato il relativo numero di riferimento: 902021.
Riduzioni del premio assicurativo
Per quanto riguarda le riduzioni del premio assicurativo, per l’autoliquidazione INAIL 2020/2021 sono previsti:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
- sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
- riduzione per le imprese artigiane (PAT);
- riduzione per Campione d’Italia (PAT);
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);
- incentivi per assunzioni effettuate in base all’art. 4, co. da 8 a 11 della L. n. 92/2012.
La mancata comunicazione all’INAIL nei termini previsti è punita con la sanzione amministrativa da 125 euro a 770 euro, se la omessa o ritardata trasmissione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.