Con la circolare n. 148/2019 l’INPS ha dato finalmente il via ufficiale alla possibilità per le lavoratrici dipendenti di fruire del congedo di maternità interamente dopo il parto, invece dei canonici due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo l’evento.
Una possibilità, che si aggiunge a quella di poter spostare fino a un mese di congedo spettante prima del parto a dopo il parto (articolo 20 del Dlgs 151/2001), prevista dalla precedente Legge di Bilancio per il 2019 entrata formalmente in vigore dal 1° gennaio 2019, ma finora rimasta non operativa.
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Ora invece l’INPS ha attuato le disposizioni che concedono alle dipendenti la facoltà di decidere, se le condizioni di salute lo permettono, di lavorare fino al momento del parto, per poi astenersi dal lavoro esclusivamente nel periodo successivo alla nascita del bimbo, o della bimba, purché entro i cinque mesi successivi all’evento.
Congedo maternità dopo il parto: requisiti
La misura, pensata per offrire alle gestanti di avere una maggiore flessibilità nella fruizione del congedo e introdotta con l’articolo 1, comma 485, della legge n. 145/2018, subordina la possibilità di andare in congedo solo dopo la nascita al rilascio da parte del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro di una apposita documentazione che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
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Tale documentazione sanitaria deve essere acquisita esclusivamente nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’idoneità al lavoro fino alla data presunta del parto o fino al parto (se successivo o antecedente alla data stimata). Tale data presunta deve essere obbligatoriamente indicata nel documento, pena l’invalidità dell’attestazione stessa.
Nel caso in cui si sia fruito della succitata flessibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001, continuando quindi a lavorare nell’ottavo mese di gravidanza, sarà possibile scegliere anche in questo periodo (ovvero entro la fine dell’ottavo mese di gestazione) di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto, previa sempre acquisizione dell’apposita certificazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto, o fino all’evento del parto.
In caso di malattia, anche di un solo giorno, la facoltà decade automaticamente, venendo meno il requisito di mancanza di rischi per la salute di lavoratrice e/o nascituro. Dunque in questi casi, la lavoratrice dovrà iniziare il periodo di congedo di maternità subito dopo la malattia e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungeranno al periodo di congedo di maternità previsto successivamente al parto.
Congedo maternità dopo il parto: domanda
La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione, da presentare direttamente sul sito INPS, a patto di essere in possesso del PIN dispositivo, oppure tramite Patronato o Contact center.
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La domanda di maternità deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all’indennità).
La documentazione medico-sanitaria deve essere invece presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata (cfr. l’articolo 49 del D.P.R. 445/2000), in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.