Con il Messaggio n. 4658/2019 l’INPS ha fornito nuove istruzioni circa l’indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione. In particolare l’Istituto precisa che, nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, qualora il rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
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NASpI anticipata
L’INPS ricorda la normativa di riferimento: a prevedere la possibilità di richiedere la NASpI anticipata è l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo dell’intera indennità spettante a titolo di incentivo per avviare un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
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Contratto di lavoro subordinato
In caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, il comma 4 del citato articolo 8 prevede che il lavoratore restituisca per intero l’anticipazione ottenuta, a meno che il rapporto di lavoro subordinato non venga instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Non viene però disciplinata l’ipotesi di una rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa. Questo potrebbe cessare durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, già percepita dal soggetto in forma anticipata in unica soluzione. Dunque il lavoratore potrebbe trovarsi a presentare domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL, ricevendo così una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria.
Per evitare tale sovrapposizione, l’INPS chiarisce che in queste situazioni il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL ma solo per le mensilità che non si accavallano con il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.