Con la circolare n. 3/2019 l’ANPAL ha pubblicato le istruzioni sull’obbligo di lavoro per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, fornendo anche precisazioni sull’applicazione da parte dei centri per l’impiego. La circolare contiene, si potrebbe dire finalmente, le “Prime istruzioni operative per l’attuazione da parte dei centri per l’impiego delle disposizioni di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.
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Gli obblighi del RdC
Ripercorrendo quanto disposto dal decreto istitutivo l’Agenzia ricorda che:
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 4/2019, l’erogazione del reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni,… nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
E che l’obbligo riguarda:
Tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi.
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Categorie esonerate
Dunque per essere esonerati dall’obbligo è necessario che risulti:
- l’iscrizione e regolare frequenza ad una scuola secondaria superiore di secondo grado (licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d’arte, Istituti magistrali);
- l’iscrizione e regolare frequenza ad un corso di istruzione e formazione professionale o istruzione e formazione tecnica superiore (IeFP, IFTS);
- l’iscrizione ad un corso istruzione terziaria (laurea, ITS) da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di un anno;
- l’iscrizione ad un corso di specializzazione o di dottorato.
Con riferimento agli iscritti a un corso di laurea, di specializzazione o dottorato, l’esonero può essere chiesto solo se iscritti da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi, aumentata di un anno (fuori corso).
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Sono esclusi inoltre coloro che risultano:
- beneficiari della pensione di cittadinanza;
- titolari di pensione diretta;
- le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico;
- le persone con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e accertata dalle competenti commissioni mediche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. In questa ipotesi è necessario presentare la documentazione idonea attestante la condizione di disabilità grave o di non autosufficienza della persona di cui si prendono cura;
- i lavoratori che conservano lo stato di disoccupati perché titolari di un reddito dipendente o autonomo non superiore, rispettivamente, a 8.145 e 4.800i presentando apposita richiesta e una autocertificazione che chiarisca al Centro per l’impego e si impegnano a comunicare il termine del motivo di esonero.