Il termine di due anni per la responsabilità solidale del committente vale solo per la retribuzione dovuta al lavoratore, non per la contribuzione dovuta all’istituto previdenziale, che ha invece cinque anni di tempo per avanzare eventuali richieste di regolarizzazione. La precisazione arriva dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che risponde a uno specifico quesito con nota 9943 dello scorso 19 novembre.
Il chiarimento riguarda la responsabilità negli appalti in materia di debiti contributivi, prevista dall’articolo 29, comma 2, del dlgs 276/2003.
La norma in questione prevede che «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto».
La ratio, spiega l’INL, è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al lavoratore e agli Istituti previdenziali di avanzare richieste anche nei confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato della prestazione lavorativa.
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In realtà, però, bisogna distinguere fra crediti retributivi dei lavoratori e crediti contributivi degli Istituti previdenziali. Nel primo caso c’è la decadenza di due anni prevista dal sopra citato articolo 29. Nel secondo caso resta valida il termine di prescrizione di cinque anni, come evidenziato da recenti sentenze della Corta di Cassazione.
Un’interpretazione più restrittiva, impedirebbe che «alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore» possa seguire «il soddisfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto». In pratica, invece che andare incontro al lavoratore, consentendogli di rivalersi sul committente, si creerebbe un meccanismo contrario, relativo in particolare alla posizione assicurativa.
Quindi, il termine decadenziale di due anni «riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’articolo 3, comma 9, legge 335/1995.