Si è pronunciata in tema di contratti di lavoro a tempo determinato e diritto all’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 28, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015, nell’ipotesi di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza naturale del termine dichiarato nullo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28931/2019.
In particolare i giudici supremi hanno chiarito che il lavoratore che si sia dimesso con data anteriore alla scadenza naturale del termine non ha diritto all’indennità di risarcimento del danno prevista per i casi nei quali il giudice abbia ordinato la trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato. Vediamo perché.
=> Dimissioni online via App e Spid
Dimissioni anticipate senza indennità
Inizialmente la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’appello proposto dalla società contro la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con il lavoratore e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla prima data a quella di risoluzione (per dimissioni del lavoratore). La società è stata quindi condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte d’appello aveva anche accertato l’esistenza tra le stesse parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivo, ordinato alla società la reintegrazione del dipendente e condannato la medesima al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto percepite dalla comunicazione di recesso (qualificata licenziamento) alla reintegrazione effettiva, oltre accessori e versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
La Corte territoriale aveva quindi ritenuto corretta la liquidazione dal Tribunale dell’indennità risarcitoria a norma della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 nonostante il recesso anticipato del lavoratore dal contratto di lavoro a tempo determinato convertito.
Di diverso avviso la Corte di Cassazione, alla quale è ricorsa la società. Gli ermellini hanno ritenuto fondata la violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 per erronea liquidazione dell’indennità forfettizzata (spettante per il periodo intermedio, dalla scadenza del termine dichiarato nullo alla sentenza di conversione del rapporto a tempo indeterminato) al lavoratore subordinato a tempo determinato che abbia da esso receduto (per dimissioni dovute a ragioni personali) anticipatamente rispetto alla scadenza del termine.
Il motivo, spiegano gli Ermellini, risiede nel fatto che l’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 28, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015, spetta unicamente per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ordini la ricostituzione del rapporto lavorativo.