Il padre lavoratore dipendente può utilizzare i riposi giornalieri anche nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma è in maternità: questo principio, stabilito dalla Cassazione (sezione Lavoro, sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018) viene recepito dall’INPS che fornisce le prime istruzioni operative.
Sono contenute nella circolare 140/2019 – oggetto: Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma – che ribalta una precedente interpretazione dell’istituto di previdenza relativa alla possibilità del padre di utilizzare i riposi giornalieri solo in alternativa alla madre.
In pratica, spiega ora l’istituto previdenziale, i due strumenti sono sovrapponibili, per cui il lavoratore dipendente può utilizzare i permessi indipendentemente dal fatto che la madre lavoratrice autonoma sia o meno in congedo di maternità.
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I permessi in questione sono quelli previsti dall’articolo 40 del dlgs 151/2001, il testo unico sulla genitorialità, che consente al padre lavoratore dipendente di utilizzare i riposi giornalieri di una o due ore al giorno (allattamento), entro il primo anno di vita del figlio, in una serie limitata di casi:
- figli affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
L’INPS precisa che il padre può utilizzare i permessi giornalieri indipendentemente dalla fruizione dell’indennità di maternità da parte della madre lavoratrice autonoma. Sono quindi superate le indicazioni precedentemente fornite con la circolare 8/2013.
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Viene recepito il principio della sentenza di Cassazione, in base al quale «risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa».
Restano però i seguenti paletti:
- il padre dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre autonoma si trovi in congedo parentale;
- il padre dipendente non ha diritto alle ore aggiuntive previste dall’articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 in caso di parto plurimo, per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.
Attenzione: questa nuova interpretazione INPS si applica anche alle domande già presentate che non sono state ancora lavorate, e su richiesta anche a eventi precedenti (per i quali non siano intervenuti termini di prescrizione o sentenze passate in giudicato).