Con il Messaggio n. 4099/2019 l’INPS ha rilasciato il modulo di domanda e le istruzioni operative/contabili per la fruizione dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di Cittadinanza ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, sciogliendo la riserva prevista dalla precedente circolare n. 104/2019 con cui erano state fornite indicazioni per l’applicazione dell’agevolazione.
Si tratta della possibilità, per i datori di lavoro che assumono un percettore di Reddito di Cittadinanza, di ottenere l’esenzione contributiva per 18 mesi (meno quelli in cui il lavoratore ha già goduto dell’assegno di RdC), il tetto massimo è pari a 780 euro mensili, pari al limite del Reddito di Cittadinanza.
Ora l’Istituto rende noto che sul sito INPS, nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), entro il 15 novembre 2019 sarà reso disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”.
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Assunzioni RdC: come chiedere l’incentivo
Il datore di lavoro interessato ad accedere all’incentivo deve inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell’importo e della durata. Effettuate le opportune verifiche, l’INPS fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, elaborando contestualmente il relativo piano di fruizione qualora risulti che:
- il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL;
- il lavoratore sia percettore del RdC;
- vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro.
Per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola il calcolo dell’ammontare del benefico spettante terrà conto della quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore al netto degli esoneri per zone montane e svantaggiate e della quota destinata al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.
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In generale lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minor somma tra il beneficio mensile del RdC spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore calcolati con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro eventualmente riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.
Nel caso in cui, nella domanda, il datore abbia indicato che l’assunzione del beneficiario del RdC riguarda un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al patto di formazione, la fruizione del beneficio sarà in misura ridotta, in quanto una quota dell’incentivo viene riconosciuta all’Ente di formazione che ha qualificato o riqualificato il lavoratore assunto.
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La fruizione del beneficio per il datore di lavoro e per l’ente di formazione accreditato potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (flusso UniEmens o DMAG). Nel Messaggio l’INPS fornisce indicazioni in merito, nonché le specifiche istruzioni contabili.