In attesa di decreto attuativo di riforma fiscale, ripercorriamo le regole sulla detassazione dei premi di risultato, nel 2024 applicata al 5% e anticipiamo le novità attese.
L’imposta agevolata si applica oggi in relazione al periodo in cui matura l’incremento di produttività e può essere applicata dal datore di lavoro che applica un accordo aziendale, in assenza del quale ci si può riferire a quello territoriale più attinente alla propria attività, anche esterno alla regione e senza bisogno di firma per accettazione.
Con le modifiche in arrivo dal 2025, si dovrebbe intervenire sia sugli accordi da prendere a riferimento (più flessibili) sia sull’aliquota di tassazione (al raddoppio). Vediamo tutto.
Detassazione premi di produttività
Il riferimento normativo per i premi di produttività è infatti la Legge di Stabilità 2016, che prevede una tassazione ridotta per le somme fino a 3mila euro erogate ai dipendenti in veste di premio di risultato (produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione), misurabili e verificabili, previa stipula di contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del dlgs 81/2015.
Oltre al tetto massimo di 3mila euro di premio (se si supera, scatta la tassazione ordinaria solo sulla parte eccedente) è previsto anche un massimale di reddito per il dipendente, che non può superare gli 80mila euro.
Ai premi vengono applicati i contributi previdenziali ordinari che si applicano al resto dei redditi da lavoro dipendente.
Lo stesso trattamento (imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali) è previsto per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
L’incentivo si eroga dopo la maturazione del premio, e dopo la stipula dell’accordo aziendale collettivo, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali definiti e misurati nel periodo stabilito su base contrattuale.
Premi produttività: termini di maturazione
I criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura. Qualora la misurazione degli indicatori rilevi un successivo incremento del loro valore, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% potrà riguardare il 50% del premio di risultato originario.
=> Premi produttività: regole di detassazione
Pertanto, in sede di conguaglio si potrà recuperare le maggiori ritenute operate. Poi, per le annualità successive, l’imposta sostitutiva potrà trovare applicazione a condizione che l’indicatore di riferimento assicuri comunque conformità ai parametri normativi vigenti e sia individuato in data antecedente l’inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante.
Non viene dato rilievo, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, al fatto che gli indicatori di performance abbiano peso diverso, in quanto la strutturazione del premio di risultato è un aspetto distinto da quello attinente gli incrementi di risultato che l’azienda deve raggiungere.
Premi di produzione: accordi applicabili
Se un’azienda non è dotata di RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale), per l’applicazione dei premi di risultato ci si può riferire agli accordi territoriali geograficamente più prossimi e compatibili con l’attività svolta dall’impresa.
L’imposta sostitutiva sui premi di risultato spetta dunque anche in assenza di rappresentanze sindacali aziendali purché si recepisca il contratto territoriale di settore (rif.: interpello Agenzia delle Entrate 176/2021).
Il contratto aziendale va comunque comunicato in forma scritta a tutti i lavoratori ed entro 30 giorni dalla
sottoscrizione, l’azienda – tramite procedura telematica attivata dal Ministero del Lavoro – effettua il deposito di tale contratto assieme alla dichiarazione di conformità.
Le novità in arrivo
In base alle anticipazioni di stampa, l’aliquota di detassazione dei premi di produttività salirà al 10%. Inoltre, gli indicatori per la misurazione dei risultati potranno prevedere anche criteri di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale. Infine, per quanto riguarda gli accordi, dovrebbe divenire più flessibile l’applicazione del requisito, estendolo anche ai contratti territoriali di settore o inerenti la propria attività.