In vigore le nuove tutele per riders e collaboratori

di Anna Fabi

5 Novembre 2019 11:00

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Convertito in Legge il DL Crisi: al via il nuovo regime CO.CO.ORG per i riders e le nuove disposizioni e tutele per i lavoratori che operano su piattaforme digitali.

Il decreto legge contenente “Misure urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali” (DL 101/2019) che introduce nuove tutele per il lavoro, in particolare per riders collaboratori ha terminato in Senato l’iter di conversione un legge: la Legge n. 128/19 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257/2019 ed è entrata in vigore il 3 novembre 2019.

Il provvedimento interviene nella tutela economica e normativa di determinate tipologie di lavoratori appartenenti a categorie protette, non solo quelli con disabilità ma anche i cosiddetti riders (ciclofattorini) e coloro che svolgono mansioni socialmente utili e/o di pubblica utilità e precari.

Il testo definitivo risulta ben differente rispetto a quello approvato dal CdM di agosto, a fronte del maxi-emendamento presentato dal Governo che è andato a sostituirne buona parte.

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Tutele per i riders

Per quanto riguarda la tutela della categoria di lavoratori identificata comunemente con il termine “riders“, con le nuove norme si regolano:

  • la forma contrattuale (art. 47 ter);
  • il compenso (art. 47 quater);
  • il divieto di discriminazione (art. 47 quinquies);
  • gli aspetti legati alla Protezione dei dati personali e al GDPR (art. 47 sexies);
  •  la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 47 septies);
  • l’Osservatorio permanente istituito presso il Ministero del Lavoro sulla base dei dati forniti dal Ministero, dall’INPS e dall’INAIL (art. 48 octies).

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Le disposizioni prevedono:

  • le medesime tutele del lavoro subordinato per chi ha un rapporto di lavoro continuativo ed etero organizzato, modificando il Jobs Act in relazione alle collaborazioni coordinate CO.CO.ORG, ovvero le collaborazioni coordinate e organizzate di cui all’articolo 2 della legge 81 del 2015, rendendo più ampia la platea di riferimento per questa tipologia di rapporto di lavoro;
  • particolari disposizioni e tutele per gli autonomi, ovvero coloro che svolgono in modo occasionale e discontinuo attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, introducendo alcune modifiche ad hoc al decreto legislativo n. 81/2015 (attuativo del Jobs Act) sulle finte collaborazioni nel «Capo V-bis “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”, art.47 commi bis-quater.
  • copertura antinfortuni e contro le malattie professionali, a carico del committente in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta;
  • retribuzione con minimo orario parametrato a quello previsto dai CCNL;
  • divieto di cottimo;
  • obbligo di contratti individuali in forma scritta, i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.

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La Legge va inoltre a rafforzare l’organico INAIL, incrementandolo fino a 150 unità, per migliorare il contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e le misure di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti lavorativi.