La recente Circolare n. 18 del 17 ottobre 2019 ha spiegato quale prestazione spetta ai lavoratori di aziende che siglano contratti di espansione, integrando le disposizioni già fornite con la circolare n. 16/2019.
Si tratta del beneficio riservato alle aziende in difficoltà che operano in settori esclusi dalla possibilità di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria, ma che offrono ai lavoratori delle forme di tutela attraverso i fondi di solidarietà bilaterali.
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Queste aziende possono accedere alle misure previste dall’art. 41 del Decreto legislativo n. 148/2015, ma la nuova circolare chiarisce che in realtà esiste una limitazione in questo senso: l’unica agevolazione a cui possono accedere è la prestazione di cui al comma 5 (uscita anticipata) dell’articolo 41.
Si tratta di un’indennità mensile erogata dal datore di lavoro ed eventualmente integrata dall’indennità NASpI erogata dall’INPS, rapportata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
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Rispondendo ai quesiti giunti in merito, il MiSE spiega infatti che non è invece previsto alcun trattamento di integrazione salariale straordinario (commi 3 e 7), che invece è limitato alle aziende con diritto alla CIGS.