Con il Messaggio n. 3604/2019 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’accertamento del diritto a percepire la maggiorazione dell’importo dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) in caso di presenza di minorenni inabili all’interno del nucleo familiare. Il riferimento normativo è all’accertamento dell’inabilità previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 5/1988, reiterato nell’articolo 2 del D.L. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, in favore dei soggetti minorenni componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione.
In particolare l’Istituto precisa che ai fini del riconoscimento della maggiorazione possono essere presi in considerazione anche i soggetti fruitori dell’indennità di frequenza e che per poter beneficiare dell’ANF con importi maggiorati deve essere acquisito il parere dei medici legali dell’INPS.
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Riconoscimento della maggiorazione
Nel motivare tale indicazione l’Istituto ricorda che con la circolare n. 203/1988 aveva già precisato che la situazione di “minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” prevista dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, va interpretata come quella di un minore con alto grado di disfunzione paragonabile alla condizione utile per fruire dell’assegno di accompagnamento dato ai non deambulanti.
È la stessa valutazione che si applica ai riconoscimenti di invalidità civile per la fruizione del beneficio economico denominato “Indennità mensile di frequenza” attribuito al minore che presenta “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.
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L’Istituto chiarisce quindi che, nei casi di minori dove è inapplicabile la graduazione tabellare, “posto che tale riconoscimento si ricomprendono situazioni di diversificata gravità, ed essendo necessario mantenere il requisito medico legale ancorato ad una condizione disfunzionale di severa gravità”, va richiesto il parere all’Ufficio medico legale della sede INPS, dove il medico ha la possibilità di visualizzare ogni dettaglio accedendo peraltro ad appositi database integrati dell’invalidità civile.
La UOC/UOST dovrà esprimersi sulla presenza o meno di una invalidità medio-grave/grave e solo in caso affermativo si potrà procedere agli ulteriori adempimenti.
Tutto ciò a meno che il minore non sia già stato già valutato e storicizzato presso l’Istituto. In questo caso viene quindi meno anche la necessità di presentazione della domanda di autorizzazione ANF.