Approvato in via definitiva dal Parlamento UE, ad oltre un anno di distanza dalla sua prima presentazione, con 264 voti favorevoli e uno contrario, il Ddl di delegazione europea (Ac 1201-B) che prevede un giro di vite contro il dumping sul lavoro. Il disegno di legge si compone di 26 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 26 direttive europee e l’adeguamento a dieci regolamenti comunitari.
L’Italia avrà tempo fino al 30 luglio 2020 per recepire le disposizioni.
=> Lavoro estero: domanda distacco solo online
Norme antidumping
Tra le direttive che dovranno essere recepite, di maggiore rilievo ci sono sicuramente le cosiddette norme antidumping in tema di distacco dei lavoratori (direttiva 2018/957), che prevedono limiti specifici per i lavoratori distaccati, con la durata massima del distacco transazionale fissata a dodici mesi (possibile una proroga di ulteriori 6 mesi). Durante il distacco, i contributi dovranno essere versati nel Paese d’origine mentre le retribuzioni saranno quelle del Paese ospitante. Dopo 18 mesi, al lavoratore dovranno essere garantite tutte le condizioni del Paese che lo ha accolto.
=> Dumping: CCNL garanzia di salario minimo
Test di proporzionalità
Viene istituito un test di proporzionalità prima dell’approvazione di una qualsiasi nuova disposizione che impatti sul mondo professionale e limiti l’accesso alle professioni regolamentate (direttiva 2018/958). Eventuali limitazioni potranno essere previste solo se giustificate da motivi di interesse generale, individuati in ordine pubblico, sicurezza e sanità. Lo scopo è di garantire la più ampia libertà d’accesso alla professione.
Azionisti e PIF
Vengono poi definite norme specifiche per favorire l’impegno a lungo termine degli azionisti, con l’obiettivo di incoraggiare una maggiore stabilità finanziaria e viene disposto il recepimento della direttiva PIF – Protezione di Interessi Finanziari (Direttiva 2017/1371), che estende la responsabilità amministrativa delle imprese in ambito IVA anche al penale tributario e invita gli Stati ad adottare le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali e non.