Per l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nei casi di figli riconosciuti da un solo genitore o nuclei con genitore vedovo, non è necessario che il richiedente presenti domanda di Autorizzazione.
È invece dovuta un’istruttoria interna per il controllo dei dati dichiarati nella domanda presentata dai dipendenti del settore privato o dai lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto (cfr.: Messaggio INPS n. 3466/2019).
Nuclei familiari mono-genitoriali
Il riferimento è ai nuclei con uno o più figli legalmente riconosciuti da un unico genitore (c.d. ragazza madre/ragazzo padre) richiedente la prestazione, o nuclei in cui uno dei genitori è deceduto e quindi l’altro risulta vedova o vedovo. L’Autorizzazione ANF è necessaria quando:
- venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo;
- nei casi di possibile duplicazione di pagamento;
- per applicare l’aumento dei livelli reddituali.
=> Conguaglio ANF arretrati: istruzioni INPS
Nei casi in esame non è possibile una duplicazione del pagamento, quindi non è necessaria la domanda di Autorizzazione da parte del richiedente; basta una verifica dei dati anagrafici dichiarati da parte dell’operatore tramite l’accesso alle banche dati, a seguito della quale potrà essere gestita l’istruttoria della domanda di ANF.