I lavoratori che stanno pagando il riscatto laurea a rate e vanno in pensione con il cumulo o la totalizzazione devono estinguere l’eventuale debito residuo in un’unica soluzione oppure sospendere il pagamento valorizzando solo quanto già riconosciuto.
Si tratta di un’interpretazione INPS sulle leggi in materia, che è utile tener presente quando si decide di fare domanda di pensione.
Fra l’altro, ricordiamo che la legge 4/2019, che ha introdotto la quota 100, consente di utilizzare il riscatto laurea anche per maturare questa particolare forma di pensione anticipata riservata a chi ha 62 anni di età e 38 anni di contributi, per cui a maggior ragione la questione torna di attualità.
L’orientamento INPS è contenuto in un messaggio del 2018 (n. 3190), in base al quale:
in mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono, dunque, essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Dunque:
Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione.
Significa che su queste pensioni – cumulo (anche ai fini della quota 100 o totalizzazione – non si possono applicare le trattenute per l’onere di riscatto laurea versato a rate.
Il risultato è che se un lavoratore va in pensione, per esempio con la quota 100, e ha in corso il pagamento rateale del riscatto laurea, si trova di fronte due sole alternative: pagare in un’unica soluzione il dovuto oppure interrompere l’operazione di riscatto. In quest’ultimo caso, vengono valorizzati ai fini pensionistici solo gli anni già riscattati in base alle rate versate, mentre si perdono i successivi periodi.
Ricordiamo che l’operazione può comunque essere riattivata in qualsiasi momento, facendo nuova domanda di riscatto laurea.