Punto primo: l’ISEE vale fino al 31 dicembre dell’anno in cui viene chiesto. Punto secondo: è l’anno fiscale a cui si riferisce la DSU è il secondo precedente sia per il reddito sia per il patrimonio. Sono le due novità introdotte con il Decreto Crescita (articolo 4 sexies del dl 34/2019), su cui l’INPS ha fornito specifici chiarimenti per spiegare cosa cambia e per chi.
=> Decreto Lavoro: novità su ISEE
Il periodo di validità dell’ISEE per chi ha presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica, nel 2019 resta il prossimo 31 dicembre, mentre dal 2020:
la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre.
Ma bisogna fare attenzione a una novità che riguarda invece l’anno di riferimento di redditi e patrimoni. I quali, in base alla nuova legge,
sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.
La normativa precedente, invece, prevedeva per il reddito il secondo anno precedente, ma per il patrimonio la consistenza al 31 dicembre dell’anno precedente.
Risultato:
- per le domande presentate nel 2019 continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni, quindi si considerano i redditi percepiti nel secondo anno precedente e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente.
- Per le domande presentate dopo il primo gennaio 2020 si applica la nuova validità anche ai patrimoni, equiparata ai redditi con riferimento al secondo anno precedente.
Per fare un esempio: nel caso di una domanda presentata nel 2020 il riferimento è al 2018 sia per redditi che per patrimoni; nel caso di una domanda presentata nel novembre 2019 il riferimento per i redditi è il 2017, mentre per i patrimoni rileva quanto posseduto al 31 dicembre 2018.