Con la Circolare n. 86/2019, l’INPS ha comunicato che la procedura di richiesta del certificato di distacco nei Paesi dell’Unione Europea, a partire dal 1° settembre 2019, potrà essere trasmesso solo per via telematica.
=> Distacco lavoratori, riforma UE anti dumping
Distacco all’estero online
Il distacco all’estero del lavoratore, dipendente o autonomo, può avvenire mantenendo il regime previdenziale del Paese di provenienza. Per attestare lo stato previdenziale, l’azienda, o il lavoratore autonomo, deve chiedere all’INPS il rilascio di un certificato di distacco: il documento portatile A1, o modello A1. L’obbligo di modalità telematica per la richiesta di questo certificato riguarda le domande presentate dai datori di lavoro che vogliono inviare lavoratori all’estero in Paesi della UE. In particolare, si tratta delle richieste di certificato di distacco per:
- lavoratori marittimi (art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);
- lavoratori subordinati distaccati (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
- accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004).
L’invio telematico deve avvenire tramite il seguente percorso: dal sito internet INPS selezionare “Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE).
Eccezioni alla modalità telematica
La modalità cartacea rimane in essere solo per il lavoratore autonomo distaccato, il lavoratore autonomo o quello subordinato che esercita in più Stati (art. 13 paragrafi 2 e 3 Reg. CE n. 883/2004), il dipendente pubblico (artt. 11 e 13 Reg. CE n. 883/2004), il personale i di volo, eccezione con riferimento all’accordo in deroga generico e all’accordo in deroga di distacco del lavoratore autonomo e il lavoratore subordinato o autonomo assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora.