Tratto dallo speciale:

Contratti di solidarietà, sgravi entro ottobre

di Anna Fabi

8 Agosto 2019 08:00

logo PMI+ logo PMI+
Istruzioni INPS in merito alla fruizione e alla scadenza degli sgravi derivanti dai contratti di solidarietà.

Con il messaggio numero 2732/2019, l’INPS ha dato il via allo sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del D.L n. 510/96 in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà e ha stabilito le modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017 in favore delle aziende con periodi di CIGS conclusi entro il 31 dicembre 2018.

Il messaggio riporta infatti le imprese destinatarie dei decreti di ammissione all’agevolazione (Allegato n. 1).

Lo sgravio consiste nel recupero del 35% dei contributi dovuti sui lavoratori occupati a orario ridotto in misura superiore al 20%. Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 ottobre.

=> Contratti di solidarietà: Guida completa e novità

Domanda di sgravio

La fruizione dello sgravio deve essere richiesta dal datore di lavoro.

La Struttura territoriale competente si occuperà di accertare, sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, quindi provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e ss.mm.ii. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2”.

Flusso Uniemens

Le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato andranno valorizzate nel flusso Uniemens inserendi all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento<CausaleACredito> il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. n. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015, anno 2017”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.