Il premio alla nascita ed il bonus bebè non concorrono al reddito preso in considerazione dall’INPS per valutare i requisiti necessari per il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare (ANF) di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 153./1998 né per il calcolo del loro importo. A chiarirlo è stato lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con il messaggio n. 202767/2019.
=> ANF e Assegni Familiari a confronto: modelli, importi e scadenza
Redditi rilevanti ai fini ANF
Il chiarimento arriva a fronte dei numerosi dubbi sottoposti all’Istituto circa la computabilità o meno delle recenti misure a sostegno delle nascite e della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo, da indicare all’atto della domanda di ANF, sia ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione che della determinazione della relativa misura.
L’Istituto, dopo aver acquisito il parere del Coordinamento generale Legale dell’Istituto, conferma che bonus bebè e premio alla nascita non incidono sulla formazione del reddito rilevante ai fini della concessione e calcolo degli assegni al nucleo familiare.
=> ANF INPS: Guida alla nuova domanda
Sostegno alla natalità
I contributi economici di sostegno alla natalità oggetto di discussione sono:
- il premio di natalità di cui all’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegna 800 euro per la nascita o adozione a partire dall’1.1.2017;
- l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè), istituito dall’articolo 1, commi 125-129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, previsto per i figli nati negli anni dal 2015 al 2017 e confermato, per i nati nel 2018, dall’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 17 dicembre 2017, n. 205, e, per i nati nel 2019, dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13, e consistente in un assegno, correlato all’ISEE, corrisposto mensilmente.
=> Bonus nascita, domande INPS anche da mobile
Questi, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, che ai sensi della speciale normativa di cui all’articolo 2 della legge n. 153/1988 non si rientrano tra i redditi rilevanti, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF.
Altri redditi esenti
Per la loro natura assistenziale, possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti anche i contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige, a titolo di “Reddito di garanzia” e “Contributo famiglie numerose”. Esente anche l’Assegno regionale per il nucleo familiare, essendo il regime fiscale applicato a tale prestazione quello dei redditi esenti di cui all’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.