Si è pronunciata sul diritto del lavoratore all’astensione dal lavoro nel corso delle festività infrasettimanali la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18887/2019, ritenendo illegittimo il licenziamento per giusta causa motivato con il rifiuto del dipendente di adempiere alla prestazione in una di queste occasioni.
Nel caso esaminato, il lavoratore si era rifiutato di lavorare il primo maggio, festa nazionale dei lavoratori, che in quella occasione cadeva in un giorno infrasettimanale, ma la sentenza è valida anche in caso di altre festività come Ferragosto, Natale, Santo Stefano, il primo dell’anno.
Diritto a non lavorare nelle festività
Gli ermellini hanno confermato che il rifiuto di lavoro in questi casi è ammissibile, per via del diritto di astenersi dall’attività lavorativa in occasione di festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili e religiose.
=> Festività retribuite anche con rifiuto al lavoro
Questo perchè la deroga al riposo previsto in questi casi è consentita soltanto previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro, mediante un patto individuale o raggiunto con l’intervento del sindacato, che deve aver ricevuto un mandato specifico a trattare.
Tra gli altri chiarimenti, i giudici precisano che i contratti collettivi nazionali non possono essere interpretati in senso estensivo soltanto perché disciplinano il lavoro festivo.