Con Ordinanza n. 18884/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che il riposo settimanale è un diritto del lavoratore e un conseguente obbligo per l’impresa, che non viene meno neanche in caso di compenso erogato al lavoratore per la prestazione in regime di reperibilità.
Anche un tale ipotesi, quindi, il riposo settimanale deve essere rispettato.
=> Il riposo settimanale e il lavoro domenicale
Permessi settimanali e reperibilità
Nel caso esaminato la Cassazione ha riconosciuto il risarcimento per mancata fruizione dei permessi settimanali.
I giudici hanno dato ragione al lavoratore, secondo il quale, qualora durante la reperibilità si renda necessaria l’effettiva prestazione lavorativa (“reperibilità attiva“), l’azienda non può limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, ma deve anche garantire il riposo giornaliero e quello settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della “chiamata” nonché del riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione.
Gli ermellini hanno spiegato che i compensi erogati per prestazioni in reperibilità e riposo settimanale sono due diritti autonomi:
- i primi riguardano la maggiorazione per la prestazione di lavoro straordinario effettuata in reperibilità;
- il secondo è un diritto indisponibile alle parti.
L’azienda è quindi condannata al risarcimento del danno.