È tornata ad esprimersi in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31327/2019, stabilendo che il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori è condannabile anche nel caso in cui la società sia oggetto di concordato preventivo con riserva ai sensi della Legge n. 106/2011.
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Procedura concorsuale
Ricordando che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è regolato dall’art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella sentenza i giudici hanno sottolineato che la procedura concorsuale, anche con riserva, implica solo uno “spossessamento attenuato” del legale rappresentante, ma non lo esclude completamente dalla gestione.
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Non punibilità
Per avvalersi della causa di non punibilità, al momento del ricevimento dell’avviso di accertamento, il legale rappresentante può scegliere due strade: adempiere l’obbligazione in nome e per conto della società si sensi dell’art. 1180 del Codice Civile o, in alternativa, richiedere al giudice l’autorizzazione al pagamento dei debiti previdenziali.