Con la sentenza n. 177/2019 la Corte Costituzionale ha confermato la propria posizione della Corte Costituzionale (già espressa con la sentenza n. 173/2018) sul conteggio dei contributi versati dai lavoratori autonomi dopo il raggiungimento dei requisiti, durante la finestra per la decorrenza della pensione, dunque nell’intervallo di tempo fra la maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento e la decorrenza della pensione vera e propria.
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La sentenza della Corte Costituzionale
I giudici hanno confermato l’incostituzionalità dell’art. 5 c.1 della legge 233/1990 e dell’art. 1 c. 18 della legge 335/1995. Questo perché tali norme che, per il calcolo dell’assegno di pensione con sistema retributivo o misto, prendono come riferimento il 2% del reddito annuo dichiarato negli ultimi 10/12 anni di lavoro prima della pensione producono l’irragionevole effetto (lesivo del principio posto dall’art. 3 Cost.), che l’ulteriore contribuzione versata dal lavoratore durante il periodo di attesa per la decorrenza del trattamento (“finestra”), invece di incrementare il trattamento calcolabile alla data di maturazione del requisito contributivo, ne possa comportare una riduzione.
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Anche la Corte di Cassazione si è più volte espressa in merito, affermando il principio generale per cui nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l’ulteriore contribuzione deve essere presa in considerazione solo per incrementare il livello di pensione.
Ora la Corte Costituzionale afferma che, in conformità all’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 18041/2007 e n. 15879/2017), il momento di perfezionamento del diritto alla pensione è costituito dalla decorrenza del periodo di slittamento per l’accesso al trattamento pensionistico, come previsto dalla disposizione denunciata.
Tuttavia, applicando il principio di “neutralizzazione”, non si dovrà tener conto della contribuzione successiva alla data di perfezionamento del prescritto requisito contributivo, ove essa determini, per effetto del reddito conseguito dall’interessato durante il periodo della “finestra”, una riduzione del trattamento calcolabile alla predetta data di perfezionamento del requisito.