In risposta ad un interpello l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i i corsi gratuiti di formazione professionale sono esenti IVA. Il quesito posto alle Entrate riguardava i servizi erogati gratuitamente da una cooperativa sociale per realizzare percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (i cosiddetti “IeFP”) e orientamento nel mondo del lavoro.
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Corsi formazione gratuiti esenti IVA
I corsi venivano erogati gratuitamente dalla cooperativa su incarico della Regione, per l’avviamento di nuove professionalità al mondo del lavoro e l’accrescimento delle competenze di chi già lavora, che la sostiene finanziariamente, anche ricorrendo al Fondo Sociale Europeo. Il parere dell’Amministrazione Finanziaria si è allineato con la soluzione proposta dell’interpellante, a fronte del fatto che non vi fosse n vi fosse alcun rapporto contrattuale tra la cooperativa sociale e gli allievi in quanto è la Regione, in qualità di soggetto committente e finanziatore, ad intrattenere il rapporto con gli allievi, tant’è che l’iscrizione ai corsi avviene previa loro richiesta alla Regione stessa, anche se per il tramite degli Enti finanziati ed erogatori, in concreto, del servizio.
In particolare le prestazioni didattico-formative rese dalla cooperativa sociale nei confronti di minori e di qualificazione, riqualificazione e reinserimento professionale per gli adulti sono state considerate dall’Agenzia esenti dall’applicazione dell’IVA (ai sensi dell’articolo 3 del Dpr n. 633/1972) per carenza del presupposto oggettivo.
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Campo di applicazione dell’IVA
In generale, ricordano le Entrate, per stabilire se si applichi o meno l’IVA, è necessario verificare se l’operazione possa qualificarsi come cessione di beni o prestazione di servizi (ai sensi dell’articolo 1 del Dpr n. 633/1972) al ricorrere di tutti i presupposti (soggettivo, oggettivo, e territoriale). Rientrano nel campo di applicazione dell’IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio dello Stato, da parte di un soggetto passivo che opera nell’attività di impresa, arti o professioni. Con riferimento alle prestazione di servizi, il presupposto oggettivo ricorre in presenza del requisito dell’onerosità, ovvero quando tali prestazioni siano eseguite, nel territorio dello Stato dietro pagamento di un corrispettivo.
Le Entrate sottolineano che restano fuori dal campo IVA tutte le prestazioni rese gratuitamente per finalità proprie dell’impresa.