Rispondendo ad alcuni interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in merito ai regimi fiscali agevolativi previsti per i docenti, ricercatori e lavoratori impatriati. In particolare viene chiarito che la mancata iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non fa venir meno la possibilità di accedere ai benefici IRPEF e IRAP previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010.
Agevolazioni
Si tratta di una detassazione del 90% del reddito prodotto a decorrere dall’anno di imposta in cui si rientra fiscalmente in Italia riservata a coloro che sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi.
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Prova di residenza all’estero
Entrando nel dettaglio, con l’interpello n. 207/2019, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato il caso diun il ricercatore che, dopo aver lavorato all’estero cinque anni era tornato in Italia come docente universitario ma non si è mai cancellato dall’Anagrafe della popolazione residente (ANPR) e non si è mai iscritto all’AIRE. In questi casi viene chiarito che il lavoratore impatriato può beneficiare del regime fiscale di favore, ma solo se è in grado di dimostrare la sua effettiva residenza all’estero per i due anni di imposta precedenti, ai sensi della Convezione contro le doppie imposizione siglata tra l’Italia e il Paese estero in cui ha lavorato.
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Ritardi burocratici
L’interpello n. 204/2019 riguardava una lavoratrice italiana residente a Londra, rientrante in Italia nel 2019, che ha presentato domanda di iscrizione all’AIRE nel 2016 per poi esservi iscritta a partire dal 2017. Anche in questo caso è possibile applicare il regime agevolato per i lavoratori impatriati non potendo i tempi burocratici in cui viene espletata la procedura di iscrizione all’Aire ricadere sul contribuente.
Nella risposta le Entrate fanno riferimento all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, attualmente in fase di conversione, che ha inserito il comma 9-bis nell’articolo 6 della legge n. 470 del 1988:
In base a tale nuova disposizione gli effetti della dichiarazione relativa al trasferimento della residenza da un comune italiano, rese all’ufficio consolare competente, decorrono dalla loro data di presentazione, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.