L’indennizzo commercianti (previsto dalle legge 207/1996 e ripristinato in maniera strutturale dalla manovra di bilancio a partire dal 2019 prevede un paletto che scatena la protesta degli aspiranti percettori della prestazione: restano infatti fuori dalla misura di welfare coloro che hanno chiuso l’attività fra il 2017 e il 2018.
Si è anche formato un Gruppo esodati indennizzo commercianti, che chiede di trovare una soluzione.
Il nodo del dibattito è l’interpretazione della circolare INPS (la n. 77/2019) rispetto al testo di legge: la circolare prevede che possano utilizzare la misura «coloro che cessano l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019»; il testo della legge specifica che l’indennizzo è previsto «a decorrere dal primo gennaio 2019», senza esplicitare eventuali retroattività.
La misura inizialmente temporanea, infatti, è stata via via prorogata nel corso degli anni per interrompersi a fine 2016 (nel 2017 non c’è stata la proroga), mentre invece la legge di stabilità 2019 (comma 283, legge 145/2018) ha reso l’indennizzo definitivo, ma partire dal 2019. Restano quindi fuori gli “sfortunati” che non hanno chiuso l’attività nel biennio precedente.
Al momento, si applica per le chiusure del 2019 con le procedure indicate dall’INPS nel documento di prassi.
=> Indennizzo commercianti 2019: le istruzioni INPS
In ogni caso, al di là delle interpretazioni, la richiesta è evidentemente quella di prevedere esplicitamente il diritto al’indennizzo per rottamazione della licenza per coloro che hanno chiuso nel 2017 e nel 2018.
L’indennizzo
La cosiddetta “pensione commercianti” spetta, su richiesta, ai commercianti che chiudono l’attività prima dell’età pensionabile, accompagnandoli quindi alla pensione vera e propria.
Ci vogliono determinati requisiti: 62 anni di età per gli uomini e 57 anni per le donne, iscrizione da almeno cinque anni alla gestione commercianti INPS, chiusura definitiva dell’attività con riconsegna autorizzazione e cancellazione dal registro della Camera di Commercio.
Possono beneficiane:
- titolari e coadiutori di attività al minuto in sede fissa, anche abbinata a somministrazione di alimenti e bevande;
- titolari e coadiutori di attività su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- agenti e rappresentanti di commercio (non i loro coadiutori).
L’indennizzo, pari alla pensione minima di categoria (513 euro al mese), è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino alla decorrenza della pensione. Le domande presentate nel 2019 con i modelli precedenti alla nuova norma sono comunque valide e non devono essere ripresentate.