Annunci di lavoro anonimi: quando è illegale

di Anna Fabi

3 Giugno 2019 12:04

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L'Ordinanza della Cassazione che chiarisce quando, negli annunci di lavoro, il committente può restare anonimo e quando invece è illegale.

Con l’Ordinanza n. 14249/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito quando, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs n. 276/2003, sono illegali gli annunci di lavoro pubblicati senza indicazione dell’azienda committente e quando invece è possibile per il futuro datore di lavoro rimanere anonimo, nella fase di selezione del personale, a garanzia della trasparenza del mercato del lavoro e del pieno rispetto delle norme poste a tutela della protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003).

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Annunci di lavoro anonimi

Nel caso esaminato dai giudici, la Suprema Corte ha confermato la sanzione, stabilita dalla Corte di Appello di Bologna e applicata al direttore di un giornale che aveva pubblicato l’inserzione in cui non era stata fornita indicazione circa la ragione sociale dell’azienda che cercava personale.

Nell’ordinanza i giudici richiamano quanto disposto dall’art. 9, D.Lgs. n. 276/2003, secondo il quale:

Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.

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I giudici hanno quindi chiarito che la possibilità di pubblicare annunci in forma anonima da parte delle aziende può avvenire solo nel caso in cui affidino, a titolo oneroso o gratuito, la procedura di ricerca e selezione del personale ad un soggetto autorizzato o accreditato ovvero, gratuitamente, per il tramite dei Centri dell’impiego della sede/residenza del committente che si faranno garanti nei confronti dei titolari dei dati inviati in risposta all’annuncio, del rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali.

Se l’azienda intende evitare di rendere noto pubblicamente il proprio nome, ai fini del controllo da parte della Amministrazione di vigilanza, gli editori e i gestori di siti internet sui quali sono pubblicati tali annunci sono tenuti a comunicare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, al Centro per l’impiego i dati sull’inserzione quali nome di chi ha commissionato l’annuncio, gli estremi del codice fiscale se persona fisica o della partita IVA se persona giuridica, e tutte le altre informazioni utili all’identificazione del datore di lavoro e il testo della relativa ricerca con indicata la posizione di lavoro oggetto della inserzione, come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2004.

Sanzioni

Il successivo articolo 19 stabilisce, al comma 1, che:

Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.