Con la circolare n. 78/2019 l’INPS ha fornito indicazioni importanti sulla costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962.
Lo strumento, lo ricordiamo, consente di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile. Nel documento, l’Istituto fornisce precisazioni in merito alle retribuzioni da prendere a base del calcolo dell’onere, con riferimento ai periodi che si collocano nel “sistema contributivo”.
Nell’allegato, invece, sono forniti chiarimenti in merito ad alcuni profili probatori e ai documenti più ricorrenti nella prassi amministrativa. L’Istituto, infatti, riconosce la rendita vitalizia solo nei casi di esistenza certa del rapporto di lavoro e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.
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E proprio il regime probatorio rigoroso ha reso necessario un chiarimento dell’Istituto. L’esame delle domande di costituzione di rendita vitalizia, infatti, è particolarmente complesso in quanto prevede un’attenta valutazione della documentazione a supporto, il riscontro dei fatti, la coesistenza di interessi vantati da diversi interlocutori (il lavoratore ambisce alla rendita, il datore di lavoro a non essere esposto agli effetti pregiudizievoli di un inesistente rapporto di lavoro).
A complicare l’istruttoria è poi il quadro in divenire sui requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento, sulle forme di salvaguardia, esodo e prepensionamento.
Un quadro che rende impossibile tipizzare e fissare in un numero chiuso le fattispecie. In questo senso, la circolare dell’INPS fornisce quindi i principi inderogabili e alcuni chiarimenti in materia.