La Corte di Giustizia UE ha stabilito che gli Stati membri devono introdurre l’obbligo per i datori di lavoro di istituire un sistema che consenta la misurazione oggettiva, affidabile e accessibile della durata dell’orario di lavoro giornaliero dei dipendenti.
Una decisione che arriva in risposta ad un caso esaminato dalla Corte centrale spagnola, che ufficializza la necessità di istituire un sistema di registrazione, non tanto per controllare i dipendenti (andando a verificare il rispetto degli orari stabiliti da contratto), quanto per riscontrare eventuali ore straordinario, da trasmettere ai rappresentanti sindacali, come previsto dalla legge locale.
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Il sindacato sosteneva che tale obbligo fosse previsto sia dalla normativa nazionale che dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla direttiva sull’orario di lavoro. Di diverso avviso il datore di lavoro (Deutsche Bank).
La sentenza
La Corte UE, nella propria sentenza, sottolinea l’importanza del diritto fondamentale di ciascun lavoratore ad un limite massimo delle ore lavorabili e a periodi di riposo giornaliero e settimanale, peraltro sancito nella Carta. Secondo i giudici, l’assenza di un sistema di misurazione della durata rende eccessivamente difficile per i lavoratori, se non impossibile, far rispettare i loro diritti.
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Poter determinare in maniera oggettiva e affidabile il numero di ore di lavoro giornaliero e settimanale è essenziale per stabilire se la durata massima settimanale di lavoro comprendente le ore di lavoro straordinario e il periodo minimi di riposo giornaliero e settimanale sono stati rispettati.
Ne consegue che la normativa nazionale deve necessariamente prevedere l’obbligo di ricorrere a uno strumento che consente tale determinazione, altrimenti risulta non idonea a garantire i diritti dei lavoratori.
La Corte UE stabilisce quindi che gli Stati membri impongano ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, con modalità di attuazione da definire a livello nazionale.