Per calcolare il tetto dei 100mila euro, sopra il quale scatta il taglio delle pensioni d’oro stabilito dalla manovra 2019, rilevano tutti i trattamenti percepiti dalle gestioni INPS ma non gli eventuali assegni previdenziali versati da gestioni private: è una delle regole sottolineato dalla circolare applicativa 62/2019 sulla misura prevista dalla legge 145/2018, commi da 261 a 268, che stabilisce una decurtazione degli assegni pensionistici superiori a 100mila euro lordi con un meccanismo a scaglioni parametrato all’importo della pensione.
Ai fini del tetto su cui effettuare i calcoli valgono tutti i trattamenti liquidati dalle diverse gestioni INPS, ma la decurtazione si applica solo alle pensioni con almeno una quota retributiva. Dunque, le pensioni contributive pure restano escluse dal taglio.
=> Pensioni: guida al sistema contributivo
Per i tagli, bisogna considerare gli importi lordi della pensione: di seguito le aliquote.
- 15% da 100mila a 130mila euro;
- 25% da 130mila a 200mila euro;
- 30% da 200mila a 350mila euro;
- 35% da 350mila a 500mila euro;
- 40% sopra i 500mila euro.
Attenzione: in base alla norma, la pensione diretta non può comunque scendere sotto i 100mila euro lordi.
Ci sono una serie di prestazioni di cui non si tiene conto (quindi, non valgono ai fini del superamento del tetto):
- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio (articoli 42, 52 e 219 dpr 1092/1973), inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni (articolo 7, comma 1, lettere a, b, legge 379/1955), inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (articolo 2, comma 12, legge 335/1995);
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
- pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
- pensioni a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
Facciamo un esempio che consente di applicare tutte le regole appena esposte: pensionato titolare di tre diversi trattamenti. Uno a carico del FPLD (lavoratori dipendenti) di importo pari a 70mila euro lordi annui, uno a carico della CTPS (dipendenti dello stato) pari a 50mila euro e infine un assegno della Gestione separata di importo pari a 20mila euro.
La somma è pari a 140mila euro, tetto sul quale si calcolano le decurtazioni da applicare. Il calcolo: si applica l’aliquota del 15% alla quota di importo compresa tra 100mila e 130mila euro, ottenendo 4mila 499,99. Si applica poi l’aliquota del 25% alla parte fra i per la successiva 130mila e 140mila euro: risultato, 2mila499,99.
Quindi, si ottiene un importo di riduzione totale pari a 6mila 999,98, che però deve essere parametrato ai singoli trattamenti e applicato solo a quelli a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva. Quindi, il risultato sarà il seguente: si riduce di 3mila 499 euro il trattamento pensionistico a carico del FPLD e di 2mila499 euro quello a carico della CTPS. Non si applica la quota di riduzione (pari a mille euro) alla parte in gestione separata, interamente calcolata con il contributivo.
La circolare contiene poi tutte le istruzioni contabili per gli uffici INPS.