Sulle regole di applicazione del reddito di cittadinanza ci sono una serie di punti poco chiari che riguardano in particolare la perdita delle somme che non vengono spese entro la fine del mese e il modo in cui si calcola il 20%, tetto massimo dell’eventuale decurtazione. In entrambi i casi, i documenti di prassi INPS contengono indicazioni più favorevoli di quelle previste dalla legge.
RdC non speso
Sul fronte del taglio sul reddito di cittadinanza di quanto non speso il mese precedente, il riferimento normativo è il comma 15 dell’articolo 3 del dl 4/2019, in base al quale:
Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione.
Se il beneficiario non spende tutto il RdC entro la fine del mese:
L’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.
Quindi, il mese successivo il rRdC sarà più basso, per una somma pari al beneficio non spese, nei limiti del 20% del beneficio erogato.
Taglio RdC
Per quanto riguarda il taglio del beneficio non speso, la circolare INPS introduce però un elemento che, se applicato, sarà favorevole al contribuente, perché esclude l’applicazione della decurtazione del RdC fino a quando non ci sarà specifico decreto attuativo. Nel dettaglio, il punto 5 della circolare INPS 43/2019, prevede che la somma non spesa venga sottratta dal reddito d cittadinanza «dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali», attuativo delle misure introdotte.
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Attenzione: la formulazione utilizzata nella circolare INPS indica che fino a quando non ci sarà, appunto, il decreto ministeriale attuativo su monitoraggio e fruizione del beneficio, non verranno sottratte dal RdC le somme non spese nel mese precedente. Fra l’altro, interpellato dal Sole 24 Ore, l’INPS conferma la propria interpretazione:
L’articolo 3, comma 15, della legge 26/2019 prevede che – dopo l’emanazione di specifico decreto ministeriale – l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, sia sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.
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E qui siamo al secondo punto, relativo al tetto del 20%. La norma primaria, come detto, si riferisce esplicitamente al 20% del beneficio erogato, quindi del reddito di cittadinanza a cui il contribuente ha diritto. La circolare INPS a sua volta sottolinea che il limite del 20% si riferisce al beneficio erogato. Ma il modulo di domanda INPS, invece, fa riferimento a una diverso metodo di calcolo, che si basa invece sulla somma non spesa:
Il beneficio – si legge – deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la
sottrazione del 20% del beneficio non speso o non prelevato.
Si tratterebbe di un calcolo decisamente più favorevole al contribuente.
Facciamo un esempio: reddito di cittadinanza pari a 650 euro, beneficio non speso o non prelevato nel mese pari a 100 euro. Ebbene, in base alla norma (tetto massimo del 20% sul beneficio erogato), il mese successivo verranno tagliati 100 euro (che sono meno del 20% del totale).
In base alla formula contenuta invece nella domanda INPS, verrebbero trattenuti il mese successivo solo 20 euro, il 20% della somma non spesa (pari a 100 euro).