Prorogati per tutto il 2019 gli incentivi all’assunzione previsti dal programma Garanzia Giovani. Per effetto di quanto disposto dal decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581/2018 l’incentivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani aderenti al programma effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziate, incrementate di ulteriori 60 milioni di euro, per un totale di 160milioni di euro.
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Cumulabilità
Con la circolare n. 54/2019 l’INPS ha fornito importanti indicazioni sulla fruizione dell’agevolazione, precisando peraltro che essa è cumulabile, laddove sussistano i presupposti, per la parte residua dei contributi datoriali, con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile previsto dall’articolo 1, comma 100 n. 205/2017.
L’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione, nonché per rapporti di apprendistato professionalizzante e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. I contratti possono essere sia a tempo pieno che part-time.
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Requisiti
L’agevolazione non spetta per i contratti di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale. Con riferimento allo stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
Tra le condizioni che il datore di lavoro deve rispettare per la fruizione del beneficio ricordiamo:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 decreto legislativo n. 150/2015 e già illustrati al paragrafo sei, circolare INPS 19 marzo 2018, n. 48.
Incentivo
L’incentivo consiste in un esonero dalla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità (671,66 euro al mese, che rappresentano la soglia massima). In caso di part-time il massimale viene ridotto in maniera proporzionale.