Lo sgravio contributivo concesso ai datori di lavoro sui contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale non si applica quando interviene la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante: il chiarimento è fornito dall’INPS (messaggio 1478/2019), e riguarda in particolare le PMI fino a 9 dipendenti.
Alle quali, in base alla legge 296/2006, si applica una riduzione dell’aliquota contributiva di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di sette punti per i periodi maturati nel secondo, ferma restando l’aliquota del 10% negli anni successivi al secondo.
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In realtà, con la circolare 108/2018, l’INPS ha previsto che per le assunzioni effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 con contratto di apprendistato di primo livello da datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è scontata anche per gli anni di contratto successivi al secondo, ed è pari al 5%, in virtù degli incentivi previsti dalla legge 150/2015 (lettere b, c, primo comma, articolo 32, dlgs 150/2015).
Ma questo non vale nel caso delle trasformazioni di contratto a un livello superiore (pur restando di apprendistato). Se quindi il contratto viene trasformato in apprendistato professionalizzante (di secondo livello), l’aliquota a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il datore di lavoro è anche tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento NASpI (1,31%) del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%).
Se rientra nell’ambito di applicazione della cassa integrazione (dlgs 148/2015), scattano anche le aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.