La nuova facoltà di riscatto agevolato, ai fini previdenziali, dei periodi non coperti da contribuzione è stata introdotta in via sperimentale dall’articolo 20 del Decreto-legge n. 4/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Con la circolare n. 36/2019 l’INPS ha fornito indicazioni circa le modalità applicative della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del diploma di laurea o titolo equiparato (comma 6, articolo 20 del Dl n. 4 /2019), da valutare nel sistema contributivo.
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Da sottolineare che la legge di conversione n. 26/2019, ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo dunque, a partire dal 30 marzo 2019, è possibile accedere al riscatto di laurea agevolato indipendentemente dall’età anagrafica del richiedente, a condizione che siano soddisfatti gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
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Come presentare domanda
Il decreto legge n. 4/2019 è entrato in vigore il 29 gennaio 2019 e con esso i nuovi istituti per il riscatto agevolato della laurea e dei periodi non coperti da contribuzione che si aggiungono a quelli già previsti dalla disciplina vigente. Le domande di riscatto di laurea agevolato possono riguardare solo il corso legale universitario di studi (non i periodi fuori corso), a patto che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio, e devono essere presentate con le stesse modalità previste per il normale riscatto di laurea e dei periodi non lavorati.
In particolare la domanda di riscatto si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV che lo stesso INPS invierà con il provvedimento di accoglimento. Comunicando il numero della pratica e il codice fiscale è possibile pagare rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” o utilizzando il sistema pagoPA con la modalità “Pagamento online” tramite carta di Credito, debito, prepagata, addebito in conto, oppure con la modalità “Avviso di Pagamento pagoPA”, stampando l’avviso di pagamento contenente il codice IUV (Identificativo Unico del Versamento) e recandosi in uno dei PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento), sportelli bancari, istituti di pagamento ed esercenti, aderenti al circuito di pagoPA.
È possibile inoltre scegliere il pagamento rateale, anche mediante addebito diretto sul conto, compilando il modello SDD in cui indicare l’opzione a importo fisso predefinito. Attenzione però, questa opzione implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). L’addebito automatico può essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.
Come calcolare l’onere di riscatto
Per quanto concerne in particolare il riscatto dei corsi universitari di studi per periodi che si collocano nel sistema contributivo l’onere dei periodi di riscatto si traduce in:
Un contributo, per ogni anno riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.
Tradotto: l’onere di riscatto va calcolato prendendo come riferimento il minimale degli artigiani e commercianti, vigente utilizzando l’aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), entrambi vigenti nell’anno di presentazione della domanda. L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Si tratta di una modalità di calcolo alternativa a quelle precedentemente già in vigore. L’interessato, a patto di possedere i requisiti richiesti, potrà dunque optare per la modalità di calcolo a lui più conveniente, ovvero è possibile richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
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Per quanto riguarda la nuova modalità di calcolo, introdotta dal comma 5-quater, questa opzione è esercitabile solo per le domande presentate successivamente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore della disposizione.
Casi di esclusione
Come chiarito dalla circolare INPS:
- in caso di riscatto del corso di studi già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
- se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
- in caso di riscatto non ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva. Attenzione però, il calcolo dell’onere terrà conto della nuova data di presentazione della domanda.