Anche il figlio non ancora convivente al momento della domanda può utilizzare il congedo straordinario biennale per assistere il genitore disabile in condizione di gravità in virtù della legge 104: lo ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale recepita dall’INPS con specifica circolare di prassi.
Si tratta di una modifica all’articolo 42, comma 5, del dlgs 151/2001, in base alla quale per utilizzare il congedo è necessario il requisito della convivenza.
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La Corte, con sentenza 232/2018, ha stabilito il diritto anche per il figlio che, «al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge».
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Per utilizzare il congedo, il figlio non ancora convivente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
Ricordiamo chi sono i parenti caregiver che hanno diritto al congedo straordinario di due anni previsto dal D.Lgs. n. 151/2001 a chi assiste familiari conviventi con legge 104/1992:
- coniuge (anche in unione civile) convivente;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari: solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- figli conviventi: limitatamente al caso in cui il coniuge ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- fratelli o sorelle conviventi: nel caso in cui coniuge, entrambi i genitori, e figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parente o affine entro il terzo grado convivente: il coniuge, entrambi i genitori, i figli e i fratelli siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità (è la novità introdotta dalla sopra citata sentenza): la convivenza deve essere instaurata successivamente, e il coniuge, entrambi i genitori, i figli e i fratelli o sorelle conviventi , i parenti o affini entro il terzo grado conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.